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della Provincia di Venezia 

Emergenza abitativa

Le assegnazioni provvisorie per situazioni di emergenza abitativa sono disciplinate dall’articolo 44 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 13 del Regolamento in materia, che si riportano.

 

Legge 39/2017, articolo 44
Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1. Il comune può riservare un’aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l’alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del comune o dell’ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

 

Regolamento n. 4/2018, articolo 13
Utilizzo provvisorio di alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa

1. Nell’ambito degli alloggi riservati per le sistemazioni provvisorie di cui all’articolo 44 della legge regionale, previa verifica si applicano i seguenti criteri:
a) per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 della legge regionale, la durata non può comunque eccedere un anno, eventualmente prorogabile, purché permangano i citati requisiti dell’articolo 25 e sempre che sia stata presentata domanda ai sensi dell’articolo 4;
b) per i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 della legge regionale, la durata non può eccedere l’anno, prorogabile esclusivamente per un anno.

2. La sistemazione provvisoria di cui al comma 1 è mantenuta purché non si verifichino le cause di annullamento o di decadenza dall’assegnazione dall’alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale, previa verifica annuale della sussistenza del bisogno, certificata dai competenti uffici del comune.

3. Il comune e gli enti proprietari provvedono alle verifiche e al rilascio della documentazione di cui ai commi precedenti almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto al fine di consentirne la proroga.

 

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